Il Contratto

Il contratto di rete un modello di collaborazione tra imprese che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Le imprese devono essere almeno due.

Possono essere società di capitali o di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, ecc

Possono essere grandi, medie e piccole imprese, operanti in settori diversi e situate italiano o essere estere operative in Italia in diverse parti del territorio

Possono collaborare in ambiti attinenti l’esercizio delle proprie imprese, scambiarsi informazioni o prestazioni di qualsiasi natura (industriale, commerciale, tecnica e tecnologica) o esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese.

L’aggregarsi e costituire una rete d’impresa consente di aumentare la crescita dimensionale preservando l’autonomia giuridica ed operativa delle diverse imprese che si aggregano. 

Attraverso la collaborazione all’interno di una rete d’impresa si può infatti conseguire un accrescimento delle capacità innovative e competitive

La sinergia tra imprese in rete consente di:

  • divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero
  • ampliare l’offerta
  • dividere i costi
  • accedere a finanziamentie contributi a fondo perduto
  • godere di agevolazioni fiscali
  • partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici
  • impiegare il distacco del personaletra le imprese: l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete
  • assumere in regime di codatorialitàil personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete

Il contratto di rete formalizza i rapporti di collaborazione e condivisione tra le imprese partecipanti in modo
da definire chiaramente l’impegno, l’investimento e il tipo di legame da adottare.

In particolare:

  • Come realizzare loscopo comune e come misurare l’avanzamento verso gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva. Quali sono i diritti e gli obblighi assunti da ciascun partecipante.
  • Le regole di gestione dell’eventualefondo patrimoniale comune e la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare.
  • L’eventuale istituzione di un organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, ipoteri di gestione e di rappresentanza conferiti, le regole relative alla sua sostituzione

Le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune, che non rientri nei poteri di gestione conferiti all’eventuale organo comune; possono prevedere:

  • maggioranza semplice
  • maggioranze qualificate, eventualmente solo per alcune materie
  • unanimità dei partecipanti su tutte, o anche su alcune decisioni

 

La durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori ed eventualmente le cause di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto.

 

 

La Legge

Il contratto di rete è stipulato da più imprenditori con lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.


A tal fine gli imprenditori si impegnano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati e attinenti all’esercizio delle proprie imprese sulla base di un programma comune, scambiandosi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitando in comune una o più attività che rientrino nell’oggetto della propria impresa.

La normativa prevede e disciplina la rete sotto forma di strumento contrattuale di collaborazione e cooperazione tra imprenditori. 


La rete nasce come strumento meramente contrattuale. Qualora le parti contraenti vogliano creare con la rete un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire soggettività giuridica alla rete, definita rete soggetto, per distinguerla dalla rete meramente contrattuale detta rete contratto.

il contratto di rete deve essere redatto in una delle seguenti forme:

  • atto pubblico
  • scrittura privata autenticata
  • atto firmato digitalmente
    • a norma degli articoli 24 o 25 del codice dell’amministrazione digitale da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e trasmesso al registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato ai sensi del d.m. n. 122 del 10 aprile 2014

L’atto deve indicare

  • le imprese partecipantiper originaria sottoscrizione o per adesione successiva
  • gli obiettivi strategicidi innovazione e di accrescimento della capacità competitiva dei partecipanti, nonché le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi
  • il programma di retecon l’indicazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, nonché delle modalità di realizzazione dello scopo comune
  • la duratadel contratto
  • le modalità di adesionedi altri imprenditori
  • le regoleper l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune

Sono elementi facoltativi:

  • l’organo comuneossia il soggetto prescelto per dare esecuzione al contratto
  • il fondo patrimonialee di conseguenza anche
    • la denominazione della rete
    • la sede della rete
    • la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare e le regole di gestione del fondo
  • le cause di recesso anticipato
  • lamodificabilità a maggioranza del programma di rete e le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica

 

Il fondo patrimoniale comune è costituito dai contributi delle imprese partecipanti e dai beni acquistati con questi contributi. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile.


Per le reti soggetto, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, l’organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del Registro Imprese del luogo ove ha sede la rete. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

 

L’organo comune è formato da un singolo soggetto in composizione monocratica oppure da una pluralità di membri in composizione collegiale. 


Ha mandato per l’esecuzione del contratto, o di una o più parti di esso.


Può essere coadiuvato da

  • soggetti esterni alla rete
  • singole imprese partecipanti per lo svolgimento di attività specifiche
  • specifici gruppi di lavoro composti ad hoc sia dai partecipanti che da soggetti terzi per l’esecuzione di singoli progetti

Salvo diversamente disposto nel contratto ha potere di rappresentanza per:

  • programmazione negoziata con le Pubbliche Amministrazioni
  • interventi di garanzia per l’accesso al credito
  • sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento
  • utilizzo di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza

I contraenti possono conferire all’organo comune ulteriori poteri di rappresentanza.

 

Le imprese partecipanti al contratto di rete possono decidere di istituire un nuovo soggetto giuridico, la cosiddetta rete soggetto.

La rete soggetto è:

  • un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive
  • un soggetto altro e ulteriore rispetto alle imprese partecipanti
  • un soggetto tributario (vedi Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013)
  • assoggettabile alla procedura fallimentare
  • un ente cui può far capo la responsabilità degli enti (ex d.lgs. 231/2001)

Alla rete soggetto è negata la possibilità di conseguire l’agevolazione fiscale (ex Legge n. 122/2010).

La rete soggetto deve:

  • esser dotata di fondo patrimoniale comune
  • istituire un organo comune che agirà come rappresentante della rete
  • richiedere un autonomo numero di partiva IVA
  • adempiere a tutti gli obblighi tributari (dichiarazione dei redditi, IVA, versamenti d’imposta, applicazione di regimi speciali quali ad es. quello sulle società di comodo, ecc.)
  • tenere le scritture contabili (libro giornale, degli inventari, scritture di magazzino, inventario, registro dei beni ammortizzabili, bilancio)

 

Le imprese partecipanti alla rete soggetto

  • sono "socie" della rete in quanto il loro apporto è trattato come un conferimento
  • la loro partecipazione ha un "valore fiscale" in grado di rilevare in ipotesi di scioglimento del vincolo
  • non possono beneficiare dell’agevolazione fiscale (ex Legge n. 122/2010)


 

progr 2089 del Riepilogo sui contratti di Rete

Denominazione contratto GNOSIS

Data atto 24/08/2015

Numero repertorio RM-789535;

REA 789535;

CF 04650701008

Denominazione imprese   3 TP   TECNOLOGIE TELEFONICHE  TELEMATICHE

SE TE L    SERVIZI TECNICI LOGISTICI   S R L

SIS CON  SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

E V O  SOCIETA  A RESPONSABILITA  LIMITATA

Comune ROMA

REG 12

PV           RM

NG          SR

Codice Ateco 2007             721

                                               5811

                                               2651

                                               5811

Settore attività                     SERVIZI

SERVIZI

INDUSTRIA/ARTIGIANATO

SERVIZI

Sezione Attività                   M ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

                                               J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

                                               C ATTIVITA' MANIFATTURIERE

                                               J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONi

Attività                                  M 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

                                               J 58 ATTIVITA' EDITORIALI

C 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA

J 58 ATTIVITA' EDITORIALI